Permesso G in Ticino: requisiti, rinnovo e cambio di lavoro

In breve

Il permesso G è il permesso per frontalieri: lo chiede chi lavora in Ticino ma tiene la casa all’estero. La domanda va all’Ufficio della migrazione prima del primo giorno di lavoro, dal 3 agosto 2026 solo online. Per i cittadini UE/AELS costa 75 franchi, dura cinque anni con un contratto di almeno un anno e chiede di rientrare a casa almeno una volta a settimana.

Fin qui le risposte che si trovano ovunque. I dettagli che fanno la differenza, però, stanno in poche pagine della Sezione della popolazione del Cantone e in due accordi tra Stati, e molte guide in rete non ci arrivano. Le abbiamo lette per intero, partendo dalla domanda più semplice: chi ha diritto al permesso.

Chi può avere il permesso G

Per un cittadino dell’Unione europea o dell’AELS le condizioni sono tre: abitare in uno Stato UE/AELS, lavorare in Svizzera e tornare a casa ogni giorno o almeno una volta a settimana. Le fissa l’articolo 7 dell’allegato I dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone. Conta il contratto con un datore di lavoro in Svizzera, non il Comune in cui si abita.

Le zone di frontiera, per i cittadini UE/AELS, non esistono più. La Segreteria di Stato della migrazione lo scrive in una riga: «Le zone di frontiera sono state abolite». Un frontaliere UE/AELS può quindi abitare in qualsiasi regione dell’Unione o dell’AELS e lavorare in tutta la Svizzera. Un ingegnere che vive a Bergamo e lavora a Lugano ha diritto al permesso G quanto una cassiera di Como.

Per i cittadini di Stati terzi le regole sono più strette. La legge federale sugli stranieri chiede due cose: un diritto di soggiorno duraturo in uno Stato vicino, con residenza da almeno sei mesi nella zona di frontiera, e un posto di lavoro in Svizzera entro la zona di frontiera. Il Ticino rilascia loro un permesso valido solo nel Cantone e prevede per queste domande un esame del mercato del lavoro, con una tassa propria. La tabella riassume le differenze che contano di più nella pratica.

Regola Cittadini UE/AELS Cittadini di Stati terzi
Dove vale il permesso Tutta la Svizzera Solo Cantone Ticino
Dove si può abitare Ovunque in UE/AELS Entro la fascia di 20 km dal confine
Cambio di datore Basta notificarlo prima Serve una nuova autorizzazione
Documento per la domanda Carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto Passaporto

Lavori brevi: a volte basta una notifica

Un cittadino UE/AELS che lavora in Svizzera al massimo tre mesi per anno civile non ha bisogno del permesso G. Secondo la Segreteria di Stato della migrazione, queste attività richiedono solo una notifica online. Oltre i tre mesi e sotto l’anno serve il permesso, che dura quanto il contratto.

Chi accetta un incarico stagionale di dieci settimane, e in quell’anno non ha già lavorato in Svizzera, se la cava quindi con la notifica. Chi firma per quattro mesi deve chiedere il permesso. Una volta chiarito se il permesso serve, la domanda successiva è dove si può abitare.

Dove può abitare chi ha il permesso G

Per il permesso G, un cittadino UE/AELS può abitare in qualsiasi Comune dell’Unione o dell’AELS. Per il fisco, invece, chi abita in Italia deve guardare al Comune di residenza. Sono due regole diverse, scritte in due accordi diversi, e confonderle può costare caro.

L’Accordo fiscale tra Svizzera e Italia, all’articolo 2, considera frontaliere solo chi è fiscalmente residente in un Comune che si trova, anche in parte, entro 20 km dal confine, lavora come dipendente in Ticino, nei Grigioni o in Vallese e torna a casa, in linea di principio, ogni giorno. Il permesso G non compare tra le condizioni. Chi abita a Milano e lavora a Lugano ha un permesso G valido, ma per il fisco non è un frontaliere: le sue imposte seguono altre regole, che spieghiamo nell’articolo sulle tasse dei frontalieri col nuovo accordo.

Per i cittadini di Stati terzi la distanza conta anche per il permesso. Le avvertenze del Ticino per i cittadini di Stati terzi dicono che il permesso perde validità se il titolare sposta il domicilio all’estero fuori dalla fascia di confine di 20 km. Un trasloco da Varese a Bologna, per loro, fa perdere il permesso.

C’è poi un obbligo che vale per tutti: un nuovo indirizzo all’estero va comunicato all’Ufficio della migrazione entro 14 giorni. Anche questo ha un costo, che vediamo più sotto. Prima, però, una regola che si presta a equivoci: il rientro.

Rientro settimanale: cosa chiede davvero la legge

Il permesso G chiede di tornare a casa all’estero almeno una volta a settimana. Chi lo rispetta può dormire in Ticino le altre notti. Le avvertenze dell’Ufficio della migrazione per i cittadini UE/AELS, aggiornate a settembre 2024, lo dicono così: il permesso dà diritto a pernottare in qualsiasi Comune della Svizzera, ma il frontaliere deve uscire dal Paese almeno una volta a settimana e notificare la propria presenza all’Ufficio del controllo abitanti del Comune in cui dorme.

In pratica: chi passa le notti dal lunedì al giovedì in un monolocale a Bellinzona e rientra a Sondrio il venerdì è in regola con il permesso, purché si sia annunciato al Comune di Bellinzona. Chi non si annuncia rischia una multa. Per i cittadini di Stati terzi la posta è più alta: le loro avvertenze citano il mancato rientro settimanale come esempio di soggiorno illegale, un motivo di revoca del permesso.

Schema di una settimana. Permesso G: notti in Ticino dal lunedì al giovedì e a casa dal venerdì, con notifica al Comune. Frontaliere fiscale: a casa ogni notte, da un Comune entro 20 km dal confine
La stessa settimana letta dal permesso G e dall’Accordo fiscale. Nostro schema basato sull’Accordo sulla libera circolazione, sulle avvertenze dell’Ufficio della migrazione e sull’Accordo fiscale del 2020.

Il fisco, come abbiamo visto, guarda a un rientro quotidiano. Chi dorme spesso in Ticino tiene il permesso G ma può perdere lo statuto fiscale di frontaliere, con imposte molto diverse. Prima di prendere una stanza vicino al lavoro conviene quindi fare due conti, non uno. Il passo successivo è la domanda.

Come si chiede il permesso G dal 3 agosto 2026

Da lunedì 3 agosto 2026 le domande di permesso si presentano solo con la nuova procedura digitale, come annuncia la pagina delle novità della Sezione della popolazione. Il modulo si compila online, i documenti si caricano in formato digitale e non vanno più spediti anche per posta. Alla fine si riceve una ricevuta o una dichiarazione sostitutiva che conferma l’invio.

Prima del modulo c’è però un passo fisico. Sulla pagina del Cantone per la richiesta di un nuovo permesso G si legge che chi lavora per un datore di lavoro con sede in Ticino deve presentarsi a un posto di Gendarmeria per il controllo del documento d’identità. I posti indicati sono cinque: Camorino, Caslano, Locarno, Mendrisio e Noranco. La copia del documento certificata dalla Gendarmeria va allegata alla domanda.

Il modulo stesso elenca cosa tenere a portata di mano.

Elenco del modulo online del Ticino: dati del documento, dei genitori, del coniuge e dei figli, numero AVS; copia di passaporto o carta d’identità; contratto con inizio, durata, grado di occupazione e stipendio; documenti entro 60 giorni
La lista che apre il modulo online per un nuovo permesso G. Fonte: pform.ti.ch, letto il 17 ottobre 2026.

Due dettagli meritano attenzione. Il contratto deve indicare quattro cose: data di inizio, durata, grado di occupazione e stipendio. Un’offerta via e-mail senza questi dati non basta. E la domanda è considerata ricevuta solo quando tutti i documenti sono stati caricati, al più tardi 60 giorni dopo l’invio.

Per i cittadini italiani c’è poi una scadenza da non sottovalutare. Il Ticino ricorda che dal 3 agosto 2026 la vecchia carta d’identità cartacea italiana non vale più per l’espatrio, qualunque sia la data di scadenza stampata. Il modulo accetta per i cittadini UE/AELS solo una carta valida per l’espatrio o il passaporto: chi ha ancora quella cartacea deve chiederne per tempo la sostituzione alle autorità italiane, prima di iniziare la pratica.

Dopo l’invio arriva la convocazione per i dati biometrici, cioè foto e firma per la carta del permesso. Dal 9 dicembre 2025 il Ticino la manda per e-mail all’indirizzo indicato nella domanda, con un link per spostare l’appuntamento e un promemoria tre giorni prima. Il modulo stesso raccomanda di controllare anche la cartella dello spam.

Anche il datore di lavoro ha un compito. Le avvertenze gli ricordano che chi impiega personale straniero non domiciliato deve iscriversi all’Ufficio delle imposte alla fonte entro 8 giorni dall’assunzione. Non è un problema Suo, ma un nuovo datore poco abituato ai frontalieri potrebbe non saperlo.

Quanto costa il permesso G

Per un cittadino UE/AELS maggiorenne il rilascio costa 75 franchi, e lo stesso il rinnovo. Le tariffe sono pubblicate sulla pagina del rinnovo del permesso G, insieme a quelle per i cittadini di Stati terzi, che pagano di più quasi in ogni caso.

Operazione UE/AELS, adulti Stati terzi
Rilascio 75 franchi 110 franchi
Rinnovo 75 franchi 90 franchi
Cambio di posto di lavoro 60 franchi 110 franchi
Nuovo indirizzo all’estero 40 franchi 55 franchi
Duplicato 60 franchi 55 franchi

Ai cittadini UE/AELS si possono aggiungere 15 franchi quando servono nuove foto e firma e, per un nuovo indirizzo o un nuovo stato civile, 10 franchi per stampare la nuova carta. I minorenni pagano 40 franchi per quasi tutte le operazioni, 30 per un nuovo indirizzo. Per i cittadini di Stati terzi si aggiunge la tassa per l’esame del mercato del lavoro: 150 franchi per il rilascio, 100 per il rinnovo e 150 in caso di rifiuto.

C’è infine una spesa che si può evitare: quando la domanda resta incompleta, il sollecito raccomandato costa 20 franchi. Una pratica completa al primo invio lo risparmia. Una volta pagato, il permesso dura a lungo, ma non per sempre.

Quanto dura il permesso G e come si rinnova

Con un contratto a tempo indeterminato o di almeno un anno, il permesso G UE/AELS vale cinque anni. Con un contratto più breve, tra tre mesi e un anno, dura quanto il contratto. Lo confermano l’allegato I dell’Accordo sulla libera circolazione e la pagina della Segreteria di Stato della migrazione. L’accordo aggiunge che la carta si rinnova per almeno altri cinque anni, purché il frontaliere dimostri di lavorare.

Il rinnovo lo chiede Lei, non il datore di lavoro, almeno 14 giorni prima della scadenza e con la procedura online. Su questo punto le avvertenze del Cantone sono chiare. Chi se ne dimentica e lascia scadere il permesso non può più rinnovarlo: deve presentare una nuova domanda di rilascio, come la prima volta. Lo stesso vale per chi ha smesso di lavorare da più di sei mesi.

Per i cittadini di Stati terzi il permesso ha una durata limitata e si può prorogare. Dopo cinque anni di lavoro senza interruzioni, la legge sugli stranieri dà diritto alla proroga, se non ci sono motivi di revoca. Cinque anni sono lunghi e la scadenza arriva quando nessuno ci pensa più. Prima del rinnovo, però, capita spesso un’altra cosa: un cambio di lavoro.

Cambiare datore di lavoro con il permesso G

Un frontaliere UE/AELS può cambiare datore di lavoro senza chiedere il permesso a nessuno. Le avvertenze del Ticino parlano di un diritto a cambiare posto con un permesso valido, entro sei mesi dalla fine del lavoro precedente, senza attendere un’autorizzazione. Basta notificarlo all’Ufficio della migrazione prima di iniziare il nuovo impiego. La notifica di un cambio di posto costa 60 franchi.

L’ordine dei passi conta. La fine del vecchio rapporto di lavoro va notificata entro 14 giorni, come chiede la pagina sulla fine dell’attività; può farlo Lei, il datore di lavoro o entrambi. Se il nuovo lavoro comincia prima che siano passati quei 14 giorni, la notifica della fine del vecchio rapporto va presentata insieme a quella del cambio. Chi passa da un’azienda di Mendrisio a una di Lugano il lunedì successivo, quindi, fa tutto in una sola pratica.

Per i cittadini di Stati terzi la regola è opposta: ogni cambio di posto di lavoro richiede una nuova autorizzazione, da chiedere prima di iniziare. Dopo cinque anni di lavoro senza interruzioni, l’ordinanza sull’ammissione riduce l’obbligo a una notifica prima della nuova assunzione.

C’è poi il lato fiscale, che il permesso non tocca. Il nuovo datore deve sapere in quale regime fiscale rientra Lei, altrimenti rischia di trattenere l’imposta alla fonte nel modo sbagliato: ne parliamo nell’articolo sulle tasse citato sopra. Sul fronte del permesso resta da chiarire cosa succede se il nuovo lavoro non arriva.

Quando il permesso G decade

Il permesso G UE/AELS perde validità in tre casi: alla scadenza, sei mesi dopo la fine dell’attività lavorativa o con una revoca. La revoca è possibile, dicono le avvertenze, se il permesso è stato ottenuto con indicazioni false o tacendo fatti importanti, se non è rispettata una condizione posta al rilascio o se ci sono gravi lagnanze sul comportamento del titolare. Chi non rispetta gli obblighi di notifica rischia una multa.

I sei mesi sono il margine per cercare un nuovo posto con il permesso ancora valido: chi trova lavoro in quel periodo notifica il cambio e continua. Dopo sei mesi senza lavoro serve invece una nuova domanda di rilascio, con un nuovo contratto in mano e la tassa di rilascio. L’indennità di disoccupazione è un’altra questione, con regole proprie.

Le scadenze da segnare in agenda

Il permesso G non chiede molto, ma chiede puntualità. Quasi ogni passo ha un termine preciso, e quasi ogni termine mancato costa una multa, una tassa in più o una pratica da rifare. Lo schema raccoglie quelli che valgono per un cittadino UE/AELS.

Linea del tempo del permesso G UE/AELS: domanda prima del primo giorno, 14 giorni per notificare indirizzo, stato civile e fine del lavoro, notifica prima del nuovo impiego, validità persa dopo 6 mesi senza lavoro, rinnovo 14 giorni prima
Le scadenze del permesso G per i cittadini UE/AELS. Nostro schema basato sulle avvertenze e sulle pagine del permesso G della Sezione della popolazione del Cantone Ticino.

Se ha appena ricevuto un’offerta in Ticino, il percorso è questo. Controlli che il Suo documento sia valido per l’espatrio. Chieda al futuro datore un contratto firmato con data di inizio, durata, grado di occupazione e stipendio. Passi da uno dei posti di Gendarmeria per la copia certificata, poi apra la domanda online e carichi tutto subito, così da non pagare solleciti. Il giorno in cui arriva la carta, segni in agenda la data del rinnovo meno due settimane.

Per qualsiasi dubbio sul Suo caso, l’Ufficio della migrazione risponde al numero +41 91 814 55 00, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12 e dalle 13.30 alle 17. Una telefonata prima di firmare costa meno di una pratica da rifare dopo.

Domande frequenti

Con il permesso G posso lavorare anche in un altro Cantone?
Se è cittadino UE/AELS, sì. Il permesso G UE/AELS vale in tutta la Svizzera e l’Accordo sulla libera circolazione garantisce la mobilità professionale e geografica su tutto il territorio. Per i cittadini di Stati terzi il permesso rilasciato dal Ticino vale invece solo nel Cantone Ticino.
Un lavoratore indipendente può avere il permesso G?
Sì, se è cittadino UE/AELS. L’Accordo sulla libera circolazione prevede per i frontalieri indipendenti una carta speciale di almeno cinque anni, a condizione di dimostrare che esercita o vuole esercitare un’attività indipendente. Il Ticino pubblica avvertenze apposite per questo caso, separate da quelle per i dipendenti.
Cosa faccio se perdo la carta del permesso G?
Chieda un duplicato all’Ufficio della migrazione con la procedura online. Per un cittadino UE/AELS maggiorenne costa 60 franchi, più 15 franchi se servono foto e firma. Per i cittadini di Stati terzi il duplicato costa 55 franchi.
Con il permesso G posso trasferirmi a vivere in Ticino?
No. Il permesso G è pensato per chi lavora in Svizzera senza trasferire la propria residenza. Può dormire in un Comune svizzero durante la settimana, notificandolo, ma la casa principale resta all’estero. Chi vuole vivere in Ticino deve chiedere un altro tipo di permesso all’Ufficio della migrazione.

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