Disoccupazione frontalieri: NASpI, U1 e chi paga nel 2026

La risposta breve
Se abita in Italia e perde il lavoro in Ticino, la disoccupazione la paga l’Italia: è la NASpI dell’INPS, calcolata sullo stipendio svizzero ma con un tetto di 1’584,70 euro lordi al mese nel 2026. La Svizzera paga solo finché il contratto è in corso, per esempio con il lavoro ridotto. Gli anni svizzeri contano grazie al formulario U1.
Per molti è una sorpresa amara. Per anni hanno visto sparire dalla busta paga l’1,1% dello stipendio per l’assicurazione svizzera contro la disoccupazione, e il giorno in cui serve scoprono che l’indennità arriva dall’INPS, con regole e importi italiani. Sotto spieghiamo chi paga in quale caso, quanto vale davvero la NASpI per chi guadagnava in franchi, come si ottiene il formulario U1, cosa succede a chi perde solo una parte del lavoro e cosa cambia con la riforma europea adottata a settembre 2026.
Chi paga: prima il contratto, poi la residenza
Per un frontaliere che ha perso del tutto il lavoro paga lo Stato in cui abita. Lo stabilisce l’articolo 65 del regolamento europeo 883/2004, che la Svizzera applica con l’Accordo sulla libera circolazione. La scheda dell’INPS per i frontalieri lo dice in chiaro: chi abita in Italia ed era assicurato in un altro Stato riceve la NASpI, anche se non è mai stato assicurato in Italia. Dal lato svizzero, la pagina della SECO sul regolamento 883/2004 conferma che, con le regole in vigore, lo Stato di residenza paga l’indennità e controlla la ricerca di lavoro.
C’è una differenza che confonde molti. Per le tasse è frontaliere chi abita entro 20 km dal confine e torna a casa ogni giorno, come spiega il nostro articolo sulle tasse dei frontalieri. Per la disoccupazione la definizione è più larga: il regolamento considera frontaliere chi torna a casa in linea di massima ogni giorno o almeno una volta a settimana, senza limiti di distanza. La direttiva della SECO sul regolamento 883, il testo che guida le casse svizzere, chiama «veri frontalieri» sia i pendolari giornalieri sia quelli settimanali. Chi dorme a Lugano dal lunedì al giovedì e rientra a Bergamo il venerdì, come permette il permesso G, per la disoccupazione resta un frontaliere e prende la NASpI. La stessa direttiva avverte però che per i pendolari settimanali le casse chiedono prove severe, perché di norma si presume che abitino dove lavorano: conviene poter dimostrare che casa, famiglia e vita restano in Italia.
Chi invece tornava a casa meno di una volta a settimana è, nel linguaggio della SECO, un «falso frontaliere». Ha una scelta: può chiedere la NASpI in Italia oppure l’indennità svizzera, mettendosi a disposizione degli uffici del lavoro in Svizzera. Se sceglie l’Italia, tocca a lui rendere credibile che non si era stabilito in Svizzera; se sceglie la Svizzera, valgono le condizioni svizzere, a partire da 12 mesi di contributi negli ultimi due anni.

Il primo bivio dello schema, però, viene prima della residenza: conta se il contratto con il datore svizzero è ancora in corso. È il caso dei frontalieri parziali, che vediamo più sotto. Per la grande maggioranza, chi è stato licenziato e torna a cercare lavoro da casa, il conto lo fa l’INPS.
Quanto vale la NASpI per chi guadagnava in franchi
Per quasi tutti i frontalieri a tempo pieno la NASpI vale il massimo: 1’584,70 euro lordi al mese nel 2026. Il calcolo segue la scheda INPS sulla NASpI. L’INPS prende la retribuzione degli ultimi quattro anni, la divide per le settimane di contributi e la moltiplica per 4,33: il risultato è una paga mensile media. La NASpI vale il 75% di questa paga fino a una soglia, più il 25% della parte che la supera. La circolare INPS n. 4 del 2026 fissa la soglia a 1’456,72 euro e il tetto a 1’584,70 euro.
Per un frontaliere la base è lo stipendio svizzero. La scheda INPS per i frontalieri dice che l’importo è calcolato sulla retribuzione percepita nello Stato dell’ultima occupazione, sempre entro il limite massimo. Abbiamo fatto il conto: il tetto scatta quando la paga mensile media supera 3’425,36 euro. Con il cambio di riferimento della BCE del 16 ottobre 2026, 0,9272 franchi per un euro, corrisponde a circa 38’100 franchi lordi all’anno. È meno di un tempo pieno pagato al salario minimo ticinese: la soglia più bassa del 2026 è di 20 franchi l’ora, che con 42 ore settimanali fanno 3’637,20 franchi al mese, cioè 43’646 franchi in un anno di 12 mensilità.

Il grafico mostra la conseguenza. Sotto i 38’100 franchi annui la NASpI cresce con lo stipendio, sopra resta piatta. Chi lavorava a metà tempo al salario minimo arriva a circa 1’218 euro al mese; chi lavorava a tempo pieno, anche al minimo, prende il tetto. L’INPS potrebbe usare un cambio diverso dal nostro, ma per un tempo pieno il risultato non cambia. Chi guadagnava 6’000 franchi al mese per 13 mensilità vede invece un salto netto: la NASpI vale poco più di un quinto della sua paga media lorda.
L’importo poi scende. La NASpI si riduce del 3% al mese dal primo giorno del sesto mese, o dell’ottavo per chi ha compiuto 55 anni quando presenta la domanda. La durata è pari alla metà delle settimane di contributi degli ultimi quattro anni. Chi ha lavorato quattro anni pieni in Ticino riceve la NASpI per 104 settimane, circa due anni; chi ha lavorato un anno, per 26 settimane. Le settimane che hanno già dato diritto a una disoccupazione precedente non contano una seconda volta. Perché tutto questo funzioni, però, l’INPS deve sapere quanto ha lavorato in Svizzera.
Il formulario U1: cos’è e dove si chiede
Il formulario PD U1 è il documento che attesta all’INPS i periodi di lavoro svizzeri. Senza di loro, chi ha lavorato solo in Ticino non avrebbe nemmeno le 13 settimane di contributi che la NASpI richiede. La scheda INPS spiega che lo Stato di residenza conta i periodi maturati nello Stato di ultima occupazione come se fossero italiani, e indica cosa allegare alla domanda.

Il formulario si chiede a una cassa di disoccupazione svizzera, non all’AVS né al datore di lavoro. La direttiva SECO fissa chi è competente. Se ha già ricevuto in passato un’indennità svizzera, deve rivolgersi alla cassa che l’ha pagata. Altrimenti sceglie tra le casse competenti per la zona in cui ha sede il Suo ultimo datore di lavoro, o per la zona in cui dormiva, se durante la settimana alloggiava in Svizzera. La richiesta va fatta per iscritto, con il modulo «Richiesta di rilascio del modulo PD U1» che trova tra i moduli della SECO per l’indennità di disoccupazione e una copia del documento d’identità. Ogni datore di lavoro svizzero degli ultimi anni compila un «Attestato del datore di lavoro internazionale», la base da cui la cassa ricava periodi e salario lordo.
Un dettaglio che conviene conoscere. Il modulo di richiesta risale al 2012 e sul retro indica che per l’Italia servono due anni di periodi. La NASpI però guarda agli ultimi quattro anni, sia per il diritto sia per la durata. Il nostro consiglio: elencare tutti i periodi svizzeri degli ultimi quattro anni, e allegare un attestato per ogni datore di quel periodo.
Se il formulario non arriva in tempo, la domanda va presentata lo stesso. La scheda INPS prevede che, in mancanza del PD U1, sia la sede INPS a chiedere i dati all’istituzione svizzera. Questo allunga i tempi di pagamento, non il termine per la domanda. Per questo la cassa disoccupazione di Unia, nel suo foglio informativo sul PD U1, consiglia di chiederlo già durante il periodo di disdetta e indica tempi di circa una settimana con la documentazione completa.
La domanda all’INPS: 68 giorni e un patto di servizio
La domanda di NASpI va presentata entro 68 giorni dalla fine del contratto: online, tramite il contact center dell’INPS o tramite un patronato. Se arriva entro l’ottavo giorno, la NASpI decorre dall’ottavo giorno dopo la cessazione; se arriva dopo, dal giorno successivo alla domanda. Ogni settimana di ritardo, quindi, è una settimana non pagata.
La domanda vale anche come dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. Nei 15 giorni successivi bisogna presentarsi al centro per l’impiego per firmare il patto di servizio personalizzato, altrimenti è il centro a convocarla. Da lì valgono le regole italiane: colloqui, corsi, offerte da valutare. Chi le ignora senza un motivo valido rischia tagli all’indennità fino alla decadenza.
Il frontaliere può iscriversi anche in Svizzera, per cercare lavoro dove lo cercava prima. Lo prevedono sia la scheda INPS sia la direttiva SECO: l’ufficio regionale di collocamento (URC) lo accoglie come persona in cerca d’impiego senza diritto all’indennità, e se non aveva un alloggio in Svizzera è competente l’URC della zona del suo ultimo datore di lavoro. L’iscrizione svizzera va comunicata al centro per l’impiego e all’INPS, e gli obblighi verso l’Italia vengono prima. Chi cerca di nuovo in Ticino tenga d’occhio anche il permesso G: secondo le avvertenze dell’Ufficio della migrazione perde validità sei mesi dopo la fine dell’attività, ed entro quel termine si può cambiare posto senza attendere una nuova autorizzazione, notificando il cambio prima di iniziare.
Licenziamento o dimissioni: cosa guarda l’INPS
La NASpI copre solo la perdita involontaria del lavoro. Chi è stato licenziato in Ticino ha diritto, chi si è dimesso di regola no. Le eccezioni sono quelle della legge italiana, elencate nella scheda NASpI: dimissioni per giusta causa, come lo stipendio non pagato o il mobbing, dimissioni nel periodo tutelato di maternità o paternità, alcune risoluzioni consensuali previste dalla legge. Per questo l’INPS chiede, oltre al formulario U1, il motivo della cessazione e i documenti del lavoro svizzero, dal contratto alle buste paga. Conservi la lettera di disdetta del datore.
Dal 2025 c’è anche una regola per chi cambia lavoro. La legge di bilancio 2025 ha aggiunto all’articolo 3 del decreto legislativo 22/2015 un requisito: se nei dodici mesi prima del licenziamento Lei si era dimesso da un lavoro a tempo indeterminato, servono almeno 13 settimane di contributi maturate dopo quelle dimissioni. Chi lascia un posto fisso per un’offerta in Ticino e perde il nuovo lavoro dopo poche settimane, per esempio durante il periodo di prova, rischia quindi di restare senza NASpI. Prima di dimettersi conviene sapere che la rete di sicurezza ha questo buco.
I frontalieri parziali: quando paga la Svizzera
Se il contratto con il datore svizzero continua, paga la Svizzera, anche se Lei abita in Italia. È la regola dell’articolo 65 per la disoccupazione «parziale o accidentale». La direttiva SECO la definisce con un criterio semplice: conta l’esistenza del rapporto di lavoro, non la durata della sospensione. Chi ha ancora un contratto con la stessa impresa e può tornare al suo posto è parzialmente disoccupato e resta alla Svizzera. Chi non ha più alcun contratto è disoccupato del tutto e passa all’INPS.
Nella pratica i casi sono quattro. Il primo è il lavoro ridotto, quando l’azienda taglia le ore per un calo temporaneo degli ordini. L’indennità per lavoro ridotto copre l’80% della perdita di guadagno: la versa il datore nel giorno di paga e la cassa gliela rimborsa. L’opuscolo della SECO precisa che i frontalieri ne hanno diritto dal primo giorno di impiego, se il contratto non è a tempo determinato. Il secondo sono le intemperie: nell’edilizia, nei giardini, nelle cave e in pochi altri settori l’indennità per intemperie copre allo stesso modo l’80% delle ore perse per il maltempo.
Gli altri due casi riguardano chi resta con meno lavoro. Se il datore svizzero riduce la percentuale scritta nel contratto, per esempio dal 100% al 60%, e La tiene in servizio, la direttiva SECO dice che resta competente la Svizzera: l’Italia subentra solo con la disoccupazione completa. Lo stesso vale per chi perde un lavoro secondario a tempo parziale in Svizzera e tiene quello principale. In questi due casi la Svizzera applica la legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, che considera parzialmente disoccupato chi ha un lavoro a tempo parziale e ne cerca uno a tempo pieno o un altro a tempo parziale. Bisogna quindi iscriversi all’URC e avere i requisiti svizzeri. La SECO avverte le casse di controllare che non si tratti di contratti fittizi, e la regola non vale per una serie di contratti a tempo determinato.
Un caso a parte è il fallimento del datore. L’indennità per insolvenza, ricorda la direttiva SECO, non è una prestazione di disoccupazione ai sensi del regolamento europeo. La legge svizzera la riconosce ai lavoratori soggetti ai contributi il cui datore occupa personale in Svizzera, e copre gli stipendi arretrati degli ultimi quattro mesi al massimo dello stesso rapporto di lavoro. Riguarda il lavoro già svolto, quindi è un’altra cosa rispetto alla NASpI, che copre il periodo dopo la fine del contratto.
Contributi in Svizzera, rimborsi all’Italia
Il frontaliere finanzia l’assicurazione svizzera, ma l’indennità la paga l’Italia. Il contributo vale il 2,2% dello stipendio fino a 148’200 franchi all’anno, metà a carico del lavoratore e metà del datore, secondo il promemoria 2.08 dell’AVS. In cambio la Svizzera rimborsa allo Stato di residenza una parte delle indennità: in genere tre mesi di prestazioni, cinque se il frontaliere ha lavorato in Svizzera più di 12 mesi negli ultimi 24. I mesi rimborsati sono calcolati con le regole dello Stato di residenza, quindi con la NASpI e il suo tetto. Le cifre pubblicate dalla SECO per l’Italia, in milioni di franchi, mostrano lo squilibrio.
| Anno | Contributi AD dei frontalieri residenti in Italia | Rimborsi della Svizzera all’Italia |
|---|---|---|
| 2018 | 83,3 | 9,7 |
| 2019 | 86,2 | 9,8 |
| 2020 | 88,0 | 8,9 |
| 2021 | 92,4 | 27,3 |
| 2022 | 98,4 | 17,3 |
| 2023 | 102,5 | 14,1 |
| 2024 | 103,5 | 17,4 |
| 2025 | 103,5 | 21,1 |
Nel 2025 i rimborsi all’Italia valevano circa un quinto dei contributi stimati. Dal 2018 al 2025 sommano 125,6 milioni di franchi contro 757,8 milioni di contributi, circa il 17%. La SECO avverte che i contributi sono una stima, e il conto non dice tutto: con gli stessi contributi la Svizzera paga anche il lavoro ridotto e le intemperie dei frontalieri ancora in servizio. Ma spiega bene perché a Bruxelles si discuteva da anni di cambiare chi paga.
La riforma europea del 2026 e cosa vale per la Svizzera
L’Unione europea ha cambiato la regola, ma per i frontalieri in Svizzera per ora non cambia nulla. Il Parlamento europeo ha approvato la revisione del regolamento il 7 luglio 2026, con un testo che riscrive l’articolo 65. Il Consiglio l’ha adottata il 28 settembre 2026, come registra il risultato del voto. Con le nuove regole, un frontaliere disoccupato riceve l’indennità dallo Stato in cui lavorava. Resta allo Stato di residenza solo chi non ha completato 22 settimane di lavoro senza interruzioni nello Stato di lavoro. I rimborsi tra Stati spariscono.
I tempi sono lunghi anche nell’Unione. Il regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE, e le nuove regole sulla disoccupazione si applicano 24 mesi dopo. Nel suo aggiornamento del 1° ottobre 2026 la SECO indicava che la pubblicazione non era ancora avvenuta. Il Lussemburgo, dove i frontalieri sono una quota enorme della forza lavoro, ha ottenuto cinque anni dall’entrata in vigore, prolungabili a sette.
Per la Svizzera il passaggio non è automatico. La SECO spiega che la revisione non fa parte del pacchetto di accordi tra Svizzera e UE, perché al momento dei negoziati non era ancora adottata. Andrà discussa nel Comitato misto dell’Accordo sulla libera circolazione, dove la Svizzera potrebbe chiedere periodi di transizione più lunghi. Non c’è un obbligo legale di recepirla, e un eventuale recepimento passerebbe dalle procedure interne svizzere, referendum compreso. La SECO stima costi supplementari tra 500 e 800 milioni di franchi per l’assicurazione svizzera, cifre che definisce essa stessa molto approssimative. Se un giorno la regola arrivasse in Svizzera, il frontaliere licenziato dopo almeno 22 settimane si iscriverebbe all’URC e, con i requisiti svizzeri, riceverebbe l’indennità svizzera, che vale il 70% o l’80% del guadagno assicurato. Fino ad allora, per chi perde il lavoro in Ticino resta la NASpI.
Le mosse da fare prima dell’ultimo giorno
La disdetta è il momento di preparare tutto, non la fine del contratto. Chieda subito al datore l’attestato del datore di lavoro internazionale e spedisca alla cassa di disoccupazione la richiesta del PD U1, con tutti i periodi svizzeri degli ultimi quattro anni. Conservi la lettera di disdetta, il contratto e le ultime buste paga: l’INPS li chiede insieme al motivo della cessazione.
Il giorno dopo la fine del lavoro presenti la domanda di NASpI, anche senza U1: entro l’ottavo giorno non perde nulla, entro il sessantottesimo perde solo i giorni di ritardo. Poi fissi l’appuntamento al centro per l’impiego e, se vuole tornare a lavorare in Ticino, si iscriva anche all’URC e lo comunichi all’INPS. Se invece il datore Le propone lavoro ridotto o una percentuale più bassa, non è un licenziamento: in quel caso la porta a cui bussare è svizzera.
Domande frequenti
- Ho vissuto in Ticino con un permesso B e torno in Italia: ho diritto alla NASpI?
- Di regola no. L’INPS precisa che la NASpI non spetta a chi ha svolto l’ultimo lavoro all’estero, salvo i frontalieri e poche altre categorie. Chi abitava davvero in Svizzera chiede l’indennità svizzera e può portarla in uno Stato UE per al massimo tre mesi, dopo almeno quattro settimane di iscrizione all’ufficio di collocamento. La vecchia indennità per i lavoratori rimpatriati vale solo per i contratti finiti entro il 31 dicembre 2024.
- Un frontaliere indipendente ha diritto alla disoccupazione?
- In Svizzera no: la SECO ricorda che l’assicurazione svizzera contro la disoccupazione non copre i lavoratori autonomi, quindi chi chiude un’attività indipendente in Ticino non riceve nulla dalla Svizzera. In Italia la NASpI spetta solo a chi aveva un rapporto di lavoro dipendente. Restano quindi coperti solo i periodi da dipendente.
- La NASpI di un ex frontaliere si paga in tasse?
- Sì. L’INPS ricorda che la NASpI è reddito imponibile e conta anche ai fini dell’ISEE. Gli importi di questo articolo sono quindi lordi. Quanto resta in tasca dipende dagli altri redditi dell’anno e dalle detrazioni a cui ha diritto.
- Se trovo un lavoro breve in Ticino mentre prendo la NASpI, cosa succede?
- La scheda NASpI dell’INPS prevede che anche una nuova occupazione in un Paese dell’UE sospenda la NASpI. Per un contratto dipendente il confine è di sei mesi: fino a sei mesi la NASpI resta sospesa per la durata del rapporto, oltre i sei mesi decade e, a fine contratto, serve una nuova domanda. Il nuovo lavoro va comunicato all’INPS con il servizio NASpI-Com.
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